Le risposte alle domande più frequenti in riferimento al bando
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... Sul punto, peraltro, va evidenziato che anche l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione 6 aprile 2005, n. 3, ha avuto modo di ribadire e confermare come sia opportuno che “nei bandi relativi ad appalti misti siano evidenziate le categorie e classifiche relative ai lavori da eseguire, ancorchè accessori o di valore inferiore al 50% del valore dell’appalto” e che “i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso della qualificazione richiesta per l’esecuzione di detti lavori”. Nel caso di specie, la richiesta classificazione della SOA non può essere ritenuta sproporzionata e discriminatoria, in relazione all’importo dell’appalto: è pertanto pienamente legittima e rispettosa della vigente normativa la scelta operata dalla Stazione Appaltante, in quanto giustificata dall’interesse all’affidabilità del proprio interlocutore. Una tale determinazione risulta, peraltro, avallata dalla prevalente Giurisprudenza, secondo cui “la scelta della P.A. appaltante di fissare specifici e più stringenti requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge) ai fini della dimostrazione del possesso dell’adeguata capacità economico-finanziaria (o capacità tecnico-organizzativa), è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del Giudice amministrativo, salvo che essa non sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria.” (Cons. St., sez V, 5 ottobre 2005 n. 5318).